Sez. 1, Sentenza n. 24045 del 25/11/2015 (Rv. 637856 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE | Rinvio dell'udienza per mancata comparizione della società costituita - Comparsa di intervento della medesima società in liquidazione - Costituzione di nuovo soggetto - Esclusione - Conseguenze - Procedibilità dell'appello - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE
Qualora, a seguito di appello proposto da una società operativa, dopo l'udienza di prima comparizione la causa sia stata rinviata ex art. 348, comma 2, c.p.c. e in tale nuova udienza abbia depositato un atto erroneamente qualificato di "intervento" la stessa società in liquidazione, sebbene in persona di un diverso legale rappresentante e costituendosi con il patrocinio di un nuovo difensore, l'appello non può essere dichiarato improcedibile sul presupposto che sia comparso un soggetto diverso da quello originariamente costituito, rimasto nuovamente assente. Invero, come si evince dall'art. 2272 c.c. per le società di persone e dall'art. 2448 c.c. per le società di capitali, lo scioglimento della compagine sociale al verificarsi di determinati eventi comporta unicamente un mutamento dei fini sociali e la nomina del liquidatore, senza che la messa in liquidazione determini la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, così come dimostrato altresì, per le società di capitali, dall'art. 2487 bis, comma 2, c.c., che impone unicamente l'aggiunta della locuzione "in liquidazione" alla denominazione sociale, ai soli fini di informazione e non decettività a tutela dei terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2487 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)