Sez. 1, Sentenza n. 29776 del 19/12/2008 (Rv. 605929 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Estinzione del precedente soggetto e nascita di un nuovo soggetto giuridico - Esclusione - Mera modifica del'oggetto sociale - Continuità degli effetti degli atti compiuti - Sussistenza - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
La messa in liquidazione di una società non determina un mutamento della personalità giuridica della stessa, né tantomeno la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modifica dell'oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali; pertanto, vi è continuità tra la società prima e dopo la messa in liquidazione, sì che gli atti compiuti prima di essa continuano a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti della società. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale - ritenendo esistente un nuovo soggetto giuridico in virtù della messa in liquidazione di una s.n.c. - aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione di una delibera assembleare di utilizzo del finanziamento del socio dissenziente a copertura delle perdite e di una delibera di aumento del capitale, nonché in ordine alla domanda del socio di revoca dell'amministratore e di risarcimento del danno dal medesimo cagionato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2278, Cod. Civ. art. 2484, Cod. Civ. art. 2489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)