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Sez. 2, Sentenza n. 489 del 12/03/1962 (Rv. 250769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI CONTINGENZA - OBBLIGO - CONDIZIONI - DATORI NON VINCOLATI ALL'OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1962-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI CONTINGENZA - OBBLIGO - CONDIZIONI - DATORI NON VINCOLATI ALL'OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

L'indennita di contingenza, ha natura convenzionale, essendo prevista da accordi sindacali postcorporativì pertanto non e dovuta dal datore di lavoro se non in quanto questi sia vincolato da contratti collettivi postcorporativi che l'hanno istituita. In difetto di tale obbligatorieta, l'indennita stessa in tanto e dovuta solo in quanto costituisca parte integrante del minimo salario sufficiente previsto dall'art 36 della Costituzione. (V 2128/60, 3047/57).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)