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Sez. L, Sentenza n. 2594 del 27/04/1982 (Rv. 420449 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CAROVITA - DI CONTINGENZA - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420449-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CAROVITA - DI CONTINGENZA - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

L'indennità di contingenza (denominata inizialmente indennità di carovita), sorta quale strumento di difesa delle retribuzioni dei lavoratori dal fenomeno inflazionistico, ha carattere retributivo, tanto che ne è stata riconosciuta l'obbligatorietà, ove costituisca parte integrante del salario sufficiente, in relazione all'art. 36 comma primo della Costituzione, ed il relativo trattamento deve essere improntato ad un criterio perequativo, con la conseguenza che, per il precetto dell'art. 37 cost., che rappresenta una concreta attuazione del principio d'eguaglianza, sancito dall'art. 3, nei confronti (oltreché delle Donne) dei lavoratori minorenni, deve ritenersi illegittima ogni discriminazione nei confronti di questi in rapporto all'indennità di contingenza e la relativa clausola contrattuale colpita da nullità assoluta per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma primo cod. civ.. (nella specie la Corte, in base all'enunciato principio, ha ritenuto esatta la decisione del giudice del merito, che, considerata la portata discriminatoria rispetto ai lavoratori minorenni della clausola di cui all'art. 4 lett. D) della disciplina generale sez. Seconda del CCNL del 19 aprile 1973 per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private, in quanto confermativa, circa l'indennità di contingenza, del precedente regime di differenziazione, mantenuto poi altresì nell'accordo interconfederale del 25 gennaio 1975, ne aveva affermata l'illegittimità). (V 6419/80, mass n 410172; (V 5678/80, mass n 409525; (V 2783/79, mass n 399090; (V 4814/78, mass n 394511; (V 3060/78, mass n 392507; (V 3789/78, mass n 393330; (V 489/62, mass n 250769; (V 142/80, Corte cost; (V 45/78, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decreto Legge 02/11/1944 num. 303 art. 7, Contr. Coll. 19/04/1973, Contr. Coll. 25/01/1975

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)