Sez. U - , Ordinanza n. 33212 del 21/12/2018 (Rv. 652081 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro contrattualizzato - Conferimento di incarico dirigenziale - Adozione sulla base di atti di macro-organizzazione - Dedotta illegittimità di questi ultimi - Possibilità di disapplicazione - Esclusione - Giurisdizione generale di legittimità dell'A.G.A. - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi; in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione.(Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione dell'A.G.A. in relazione ad una domanda con cui due dirigenti regionali chiedevano la rinnovazione della procedura di conferimento dell'incarico di Segretario generale della Regione Lazio, atteso che il "petitum sostanziale" investiva direttamente la prospettata illegittimità degli atti di avvio della selezione e delle connesse delibere di giunta).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)