Sez. U, Ordinanza n. 21272 del 25/07/2025 (Rv. 675665-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Conferimento di incarico dirigenziale - Controversie relative - Giurisdizione del g.o. - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego, le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali sono devolute alla giurisdizione del g.o. laddove esso consegua a procedure non concorsuali ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nelle quali l'interpello pubblico risponde ad una scelta di natura non autoritativa ma discrezionale-imprenditoriale, non caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito -, e non sia espressione di potestà pubblica ed autoritativa di macro-organizzazione interna (tale essendo quella con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi). (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione del g.o. la domanda volta all'annullamento della delibera di nomina del direttore generale di un ente pubblico economico strumentale di una regione, sul presupposto che la relativa selezione si era incentrata sulla valutazione discrezionale di idoneità da parte del Commissario straordinario dell'ente medesimo e che la designazione si poneva al di fuori dell'organico riassetto organizzativo di quest'ultimo).
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)