Sez. 3 - , Sentenza n. 15213 del 05/12/2019 Ud. (dep. 15/05/2020) Rv. 279000 - 01
FINANZE E TRIBUTI - SPIRITI | Sottrazione al pagamento dell'accisa sugli alcolici – Perdita della tracciabilità delle merci – Svincolo irregolare – Equiparazione - Reato ex art. 43 d.lgs. n. 504 del 1995 – Sussistenza - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - SPIRITI
Integra il reato di cui all'art. 43 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'àlcole e sulle bevande alcoliche) la perdita della tracciabilità di merci soggette al pagamento di accisa, in quanto tale condotta costituisce svincolo irregolare delle stesse equiparabile all'immissione in consumo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la ravvisata sussistenza della giurisdizione italiana in considerazione del fatto che lo svincolo irregolare delle bevande alcoliche, spedite da un deposito fiscale in Germania e cartolarmente destinate ad un deposito in sospensione in Italia, dove non erano mai pervenute, era derivato dalla perdita di tracciabilità della merce nel territorio italiano, con la conseguente esigibilità del tributo in Italia).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)