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Sez. 3 - , Sentenza n. 5809 del 04/12/2018 Ud. (dep. 06/02/2019) Rv. 275789 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Sottrazione al pagamento dell'accisa sui carburanti - Reato ex art. 40, comma primo, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 - Condotta punibile – Disciplina del cd. abuso del diritto – Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275789-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI

La mera destinazione di oli minerali ad un utilizzo diverso rispetto a quello per cui è concessa un'agevolazione o un'esenzione di imposta integra il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e, trattandosi di condotta che integra una diretta violazione dell'art. 40, comma 1, lett. c), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, alla stessa non è applicabile l'istituto dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che, nella qualità di legale rappresentante della società proprietaria di un'imbarcazione da diporto, faceva risultare al momento dei rifornimenti di carburante, contrariamente al vero, di avere adibito l'imbarcazione ad attività di noleggio anziché ad attività di locazione, beneficiando così dell'esenzione del pagamento dell'accisa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40 com. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)