Sez. 2, Ordinanza n. 4256 del 28/12/1977 Cc. (dep. 15/04/1978) Rv. 138635 - 01
PENA - IN GENERE - PENA ALTERNATIVA DELLO AFFIDAMENTO DEL DETENUTO AL SERVIZIO SOCIALE - PRESUPPOSTO - CHE SI DEBBA SCONTARE UNA PENA DI DURATA NON SUPERIORE A DUE ANNI E SEI MESI - PLURALITA DI CONDANNE - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA - NECESSITA.*
PENA - IN GENERE - PENA ALTERNATIVA DELLO AFFIDAMENTO DEL DETENUTO AL SERVIZIO SOCIALE - PRESUPPOSTO - CHE SI DEBBA SCONTARE UNA PENA DI DURATA NON SUPERIORE A DUE ANNI E SEI MESI - PLURALITA DI CONDANNE - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA - NECESSITA.*
La misura alternativa dello affidamento in prova al servizio sociale del detenuto, ex art 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n 354 non puo essere concessa, quando il condannato debba espiare una pena detentiva della durata complessiva superiore a due anni e sei mesi. In caso di pluralita di condanne, occorre tener conto della pena complessiva da espiare.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)