Sez. 2, Sentenza n. 10341 del 17/07/2002 (Rv. 555835 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Interventi legislativi, di carattere non espropriativo, successivi alla costituzione - Estinzione - Esclusione - Esercizio - Modalità - Mutamento - Configurabilità - Obbligazione del titolare del fondo servente - Persistente sussistenza - Configurabilità.
SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In materia di servitù, gli interventi legislativi (nel caso, art. 28 del nuovo codice della strada e attuazione del piano regolatore comunale) successivi alla relativa costituzione, ove non abbiano effetti espropriativi nei confronti di entrambi i soggetti del rapporto, non estinguono la servitù, che pertanto permane in essere, pur se del caso con un eventuale mutamento delle condizioni di esercizio; ne consegue che, trattandosi di servitù volontaria, il proprietario del fondo servente continua ad essere obbligato a rispettare il costituito "ius in re aliena".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Legge 30/04/1992 num. 285 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)