Sez. 2, Sentenza n. 11112 del 21/10/1991 (Rv. 474321 - 01)
Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - In genere | Costituzione mediante sentenza - Opere necessarie per la costituzione e/o l'esercizio della servitù - Legittimità della loro realizzazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - In genere
Il giudice allorché emette una sentenza costitutiva di una servitù di passaggio coattivo deve evitare che il suo comando si ponga in contrasto con norme di carattere imperativo come quelle stabilite dalle leggi urbanistiche e dai piani regolatori che pongano limiti o divieti all'esecuzione delle opere necessarie per la costituzione e/o l'esercizio della servitù, adottando in caso negativo una soluzione differente che consenta l'imposizione in concreto del vincolo (in applicazione del suesposto principio la S.C. ha cassato la decisione dei giudici del merito i quali avevano negato aprioristicamente la rilevanza, ai fini della costituzione della servitù di passaggio coattivo sul percorso proposto dal consulente tecnico, del provvedimento della competente autorità amministrativa che aveva respinto il progetto di variante secondo il tracciato anzidetto perché contrastante con le esigenze di tutela del paesaggio e dell'ambiente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)