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Sez. 3, Sentenza n. 77 del 15/01/1969 (Rv. 337919 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE DELLE PARTI - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337919-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE DELLE PARTI - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE.*

Per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore - avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione - la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. (V 2940'68, mass n 335711 1271'66, mass n 322544 1509'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)