Sez. 3, Sentenza n. 771 del 21/03/1970 (Rv. 346065 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONI - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE DELLE PARTI - CONSEGUENZE - ONERE DELLA PROVA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONI - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE DELLE PARTI - CONSEGUENZE - ONERE DELLA PROVA.*
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto continua ad essere il soggetto che agisce in giudizio per la tutela del suo diritto ed ha, quindi, la veste di attore mentre l'opponente e il soggetto che resiste alla pretesa dell'altra parte ed assume, quindi, la posizione di convenuto. Ne consegue, pertanto, che spetta all'opposto l'Onere di dimostrare l'esistenza del diritto di credito fatto valere, mentre spetta all'opponente di provare l'esistenza dei fatti estintivi o impeditivi di tale diritto. (Conf 77-69 massima 337919).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)