Sez. 5 - , Ordinanza n. 23548 del 27/10/2020 (Rv. 659475 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE | Riscossione - Sospensione esecutività cartella esattoriale - Interessi maturati sull’imposta dovuta - Necessità di nuova iscrizione a ruolo - Esclusione - Misura del tasso applicato - Applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sussistenza - Incidenza dell'art. 47, comma 8-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), d.lgs. n. 156 del 2015 - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE
In caso di accoglimento solo parziale del ricorso del contribuente e di conferma della legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi legali intanto maturati sull'imposta dovuta, la cui misura è quella stabilita dall'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, senza che incida, in senso negativo, il disposto di cui all'art. 47, comma 8-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), d.lgs. n. 156 del 2015, secondo cui durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa, siccome dettato per esigenze di parità di trattamento tra sospensione giudiziale e sospensione amministrativa ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)