Sez. 5 - , Ordinanza n. 27209 del 06/10/2021 (Rv. 662424 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE | Sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale - Interessi maturati sull’imposta dovuta - Necessità di nuova iscrizione a ruolo - Esclusione - Fondamento - Credito ammesso al fallimento come chirografario - Sospensione “endoconcorsuale” degli interessi - Notifica della cartella di pagamento al curatore del fallimento - Dichiarazione di voler utilizzare il titolo dopo la chiusura del fallimento - Necessità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE
In tema di riscossione delle cartelle di pagamento, la sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi nel frattempo maturati sull'importo della imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1, c.c., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente. Tuttavia, tali interessi per la loro intrinseca accessorietà sono della medesima natura del credito principale, aicchè ove quest'ultimo sia stato ammesso al passivo del fallimento del debitore, in via definitiva, come credito chirografario, è illegittima la cartella di pagamento emessa, dopo la dichiarazione di fallimento, nei confronti del curatore, senza la dichiarazione, previa notificazione agli organi della società ancora presenti, di voler utilizzare il titolo dopo la chiusura del fallimento, per la successiva azione esecutiva nei confronti del debitore tornato "in bonis", con riferimento ad interessi da sospensione giudiziale sorti dopo la dichiarazione di decozione, stante il principio generale di sospensione "endoconcorsuale" degli interessi su crediti chirografari, di cui agli artt. 54 e 55 l.fall.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. R CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)