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Sez. 3, Sentenza n. 5875 del 20/03/1984 Ud. (dep. 23/06/1984) Rv. 164946 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - NORME PROCESSUALI - NON RETROATTIVITÀ DELLA PRONUNCIA - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" - FATTISPECIE: EFFETTUAZIONE DI ANALISI DI ACQUE E DICHIARAZIONE SUCCESSIVA DI ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA NORMA.*
Stato
decisa il 1984-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164946-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - NORME PROCESSUALI - NON RETROATTIVITÀ DELLA PRONUNCIA - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" - FATTISPECIE: EFFETTUAZIONE DI ANALISI DI ACQUE E DICHIARAZIONE SUCCESSIVA DI ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA NORMA.*

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale per effetto dell'art. 30, penultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e successive modifiche. In materia processuale, però, vige il principio "tempus regit actum", secondo cui gli Atti compiuti nel rispetto della norma processuale previgente mantengono la loro validità, dovendosi escludere l'efficacia retroattiva della dichiarazione di incostituzionalità. (nella specie era stata chiesta dal ricorrente l'inapplicabilità ad accertamenti effettuati nel 1979 dell'art. 15 settimo comma legge 10 maggio 1976, n. 319, che, in tema di analisi di acque, era stato dichiarato incostituzionale con sentenza Corte cost. N. 248 del 15-28 luglio 1983). (Conf mass n 155786).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)