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Sez. 2, Sentenza n. 7534 del 20/11/1987 Ud. (dep. 30/06/1988) Rv. 178741 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DECISIONE N. 222 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404 NELLA PARTE IN CUI SOTTRAEVA ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI I PROCEDIMENTI A CARICO DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI PER CONCORSO NELLO STESSO REATO - INCIDENZA SULLE SENTENZE DI PRIMO GRADO PRONUNCIATE PRECEDENTEMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - APPELLO PROPOSTO DA COIMPUTATO MINORENNE - COGNIZIONE DELLA SEZIONE PER MINORENNI DELLA COMPETENTE CORTE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1987-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178741-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DECISIONE N. 222 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404 NELLA PARTE IN CUI SOTTRAEVA ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI I PROCEDIMENTI A CARICO DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI PER CONCORSO NELLO STESSO REATO - INCIDENZA SULLE SENTENZE DI PRIMO GRADO PRONUNCIATE PRECEDENTEMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - APPELLO PROPOSTO DA COIMPUTATO MINORENNE - COGNIZIONE DELLA SEZIONE PER MINORENNI DELLA COMPETENTE CORTE DI APPELLO.*

Il principio "tempus regit actum", se da un lato impedisce che siano invalidati gli Atti processuali compiuti conformemente alla norma poi dichiarata incostituzionale, dall'altro lato impone che gli Atti processuali, da compiersi dopo la dichiarazione di incostituzionalità, si uniformino alla nuova disciplina. In applicazione di tale principio le sentenze pronunciate dai tribunali ordinari anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 222/1983 della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 9 R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 nella parte in cui sottraeva alla Competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, nei confronti di coimputati minorenni, conservano la loro validità. Tuttavia, gli appelli contro le stesse sentenze, debbono essere portati alla cognizione delle Sezioni per i minorenni delle competenti corti di appello. (V mass n 168168; (V mass n 163175; (V mass n 167508; (V mass n 162885; (V mass n 166782; (V mass n 164355; (V mass n 169185; (Conf mass n 164946; (Conf mass n 165593; (Conf mass n 168442; (Conf mass n 169066; (Conf mass n 169507; (Conf mass n 172604; (contra mass n 165563; (contra mass n 164120; (contra mass n 170706; (contra mass n 172342).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)