Sez. 1, Ordinanza n. 14687 del 12/04/2005 Cc. (dep. 20/04/2005) Rv. 231339 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza di ammissione presentata in udienza - Termine per la decisione - Immediatamente - Nozione.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora l'istanza di ammissione sia presentata in udienza il termine previsto dall'art. 6 comma primo legge 30 luglio 1990, n. 217 non può ritenersi violato se la relativa decisione è presa al termine dell'udienza stessa, in quanto l'uso dell'espressione "immediatamente" da parte del legislatore, non implica una deliberazione a minuti, ma solo una decisione che intervenga prima di quella di merito, purchè effettuata nello stesso giorno.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)