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Sez. 1, Sentenza n. 41941 del 27/06/2003 Cc. (dep. 04/11/2003) Rv. 226455 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in udienza - Immediatezza - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226455-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la qualificazione come "immediato" del termine entro cui, se l'istanza di ammissione ad esso è presentata in udienza, il magistrato dinanzi al quale pende il procedimento deve decidere a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., va correlata allo scopo perseguito dal legislatore, che è quello della tempestiva nomina al non abbiente di un difensore tecnico al fine di consentirgli l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che il termine "immediatamente" figurante nell'art. 96, comma 1, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) deve essere inteso nel senso che l'istanza va delibata con la massima tempestività e prima che si configuri, anche in astratto, la necessità dell'esercizio di interventi defensionali di qualsivoglia genere, ma pur sempre suscettibili di incidenza processuale, e non già nel senso che alla presentazione dell'istanza debba, con immediatezza e senza alcuna soluzione di continuità temporale, seguire la relativa decisione che, per poter essere emessa con cognizione di causa, comporta necessariamente un'apprezzabile distanza di tempo tra il momento della sua proposizione e quello del provvedimento giurisdizionale. (Fattispecie concernente un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'udienza di convalida dell'arresto e di decisione intervenuta su di essa nello stesso giorno dell'interrogatorio reso in tale udienza dal richiedente, relativamente alla quale la Corte, esclusa la ricorrenza, anche in astratto, di attività difensive processualmente rilevanti, ha escluso qualsiasi nullità del provvedimento di convalida dell'arresto, di quello contestuale di applicazione della misura cautelare e di quello, confermativo di quest'ultimo, del tribunale del riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 2 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)