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Sez. 2, Sentenza n. 2319 del 06/06/1977 (Rv. 386020 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - SERVITU DI VEDUTA - IN GENERE - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - CONVENUTO IN NEGATORIA SERVITUTIS - ECCEZIONE DI ESISTENZA DI UNA STRADA PUBBLICA - NATURA - ATTO DI TUTELA DELLA PROPRIETA DEMANIALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE NEI CONFRONTI DELLA PA.*
Stato
decisa il 1977-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386020-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - SERVITU DI VEDUTA - IN GENERE - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - CONVENUTO IN NEGATORIA SERVITUTIS - ECCEZIONE DI ESISTENZA DI UNA STRADA PUBBLICA - NATURA - ATTO DI TUTELA DELLA PROPRIETA DEMANIALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE NEI CONFRONTI DELLA PA.*

La deduzione, da parte del convenuto in negatoria servitutis, che tra la veduta da lui aperta e il fondo dell'attore si trovi una strada pubblica, integra non un atto di tutela della proprieta demaniale - che l'art 823, secondo comma, cod civ, riserva alla autorita amministrativa - ma una semplice eccezione che, stante l'esonero dall'Obbligo del rispetto della distanza, stabilito dallo ultimo comma dell'art 905 per l'apertura di vedute verso il fondo del vicino, e solo intesa a paralizzare la domanda, dando luogo a un accertamento incidenter tantum. Onde, tale deduzione non configura alcuna sostituzione processuale del privato alla pubblica autorita ne importa integrazione del contraddittorio nei confronti di questa, in quanto la questione relativa alla natura pubblica o privata della strada e, in tal caso, decisa senza effetto di cosa giudicata. (V 975/75, mass n 374376).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823 com. 2, Cod. Civ. art. 905, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)