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Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 03/11/1984 (Rv. 437255 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - INTERESSI CORRISPETTIVI - OBBLIGO DI PAGAMENTO OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE DI POLIZZA - MOMENTO RILEVANTE - INTERESSI MORATORI - DIVERSITÀ DI DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1984-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437255-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - INTERESSI CORRISPETTIVI - OBBLIGO DI PAGAMENTO OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE DI POLIZZA - MOMENTO RILEVANTE - INTERESSI MORATORI - DIVERSITÀ DI DISCIPLINA.*

Nei rapporti tra assicurato ed assicuratore - in ipotesi non rientranti nell'ambito di applicabilità della legge n. 990 del 1969 - l'assicuratore è tenuto al pagamento degli interessi corrispettivi, anche oltre il limite del massimale di polizza, solo dal giorno in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile e, pertanto, qualora l'assicuratore sia chiamato in causa dallo assicurato che chieda di essere da lui manlevato in caso di sua condanna al risarcimento in favore del danneggiato, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Gli interessi moratori, al quale il danneggiante è tenuto dal giorno del fatto produttivo del danno, costituiscono invece un debito incluso nel rischio assicurativo e, salvo diversa volontà delle parti, rientrano nel massimale di polizza, il cui livello non può, pertanto, essere superato per effetto della loro aggiunta al capitale. (V 6083/79, mass n 402802; (V 4347/78, mass n 394013).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)