Sez. 1, Sentenza n. 4347 del 29/09/1978 (Rv. 394013 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - INTERESSI CORRISPETTIVI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - DECORRENZA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - IRRILEVANZA - INTERESSI MORATORI - INCLUSIONE NEL MASSIMALE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - INTERESSI CORRISPETTIVI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - DECORRENZA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - IRRILEVANZA - INTERESSI MORATORI - INCLUSIONE NEL MASSIMALE.*
L'assicuratore della responsabilita civile e obbligato, oltre il limite del massimale di polizza, al pagamento degli interessi corrispettivi dal momento in cui e tenuto ad effettuare la sua prestazione, per essere il credito liquido ed esigibile, ma non anche degli interessi moratori, che il danneggiante deve al danneggiato dal giorno del fatto illecito. Tali ultimi interessi, infatti, costituiscono un debito del danneggiante incluso nel rischio assicurato, e, pertanto, salva diversa volonta delle parti, devono intendersi compresi nel massimale di polizza. (V 2102/74, mass n 370408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)