diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1 del 18/03/1970 Ud. (dep. 30/11/1970) Rv. 115782 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI -MANCANZA DI UN CONTENUTO SPECIFICO DELLA NORMA SU CASI PREINDICATI DI APPLICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA - CRITERI DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115782-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI -MANCANZA DI UN CONTENUTO SPECIFICO DELLA NORMA SU CASI PREINDICATI DI APPLICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA - CRITERI DI APPLICAZIONE.*

La circostanza attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale (simmetricamente all'aggravante dei motivi abietti o futili) e sostanziata non gia da tangibili dati, siano essi naturalistici o ideali, materiali o psicologici, bensi da un giudizio di ordine morale rimesso dalla legge al giudice, giacche non sono preindicati dalla legge i casi in cui il giudice 'deve ritenerè che il reo abbia agito per motivi di particolare valore morale o sociale, ma il giudice deve concedere l'attenuante 'se ritiené che il reo abbia agito per i suddetti qualificati motivi in cio la circostanza si assimila, ontologicamente, al tipo delle circostanze generiche, in quanto la specificazione del contenuto precettistico e rimesso al giudice. Nel giudizio di apprezzamento morale la circostanza si concretizza quando il giudice, nella disamina di tutti i contrassegni e i connotati del fatto penale commesso, ha ragione di conoscere che il reo, pur nel delitto, e rimasto meritevole di considerazione, rispetto, estimazione, per avere agito sotto l'impulso di sentimenti, ideali, esigenze tali da far ritenere che ogni altra persona pur della massima onesta avrebbe preferito di agire nello stesso modo sol che avesse avuto le stesse virtu morali del soggetto giudicabile (amore del prossimo, altruismo, idealismo, coraggio civile, desiderio di progresso sociale, ecc).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)