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Sez. 6, Sentenza n. 27746 del 31/05/2018 Ud. (dep. 15/06/2018) Rv. 273681 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE | Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273681-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE

I motivi di particolare valore morale o sociale ai quali l'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen., riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli sul cui intendimento come tali si registra un generale consenso sociale. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante con riferimento alla condotta di due genitori, stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che avevano fatto falsamente figurare il loro figlio naturale come partorito da una cittadina italiana, al fine di fargli acquisire la cittadinanza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 567 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)