Sez. 2, Sentenza n. 8366 del 25/05/2012 (Rv. 622460 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - INDICAZIONI - LUOGO E DATA DEL RICEVIMENTO | Testamento pubblico - Ora della sottoscrizione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Annullabilità del testamento - Fondamento - Valutazione dell'incidenza della mancanza del requisito formale sulla volontà del testatore - Esclusione - Fattispecie.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - INDICAZIONI - LUOGO E DATA DEL RICEVIMENTO
Il testamento pubblico privo del requisito formale dell'ora della sottoscrizione, espressamente previsto dall'art. 603, terzo comma, cod. civ, è annullabile su istanza di chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 606, secondo comma, cod. civ., non potendosi valutare come irrilevante, ai fini della validità dell'atto, che l'ordinamento configura come negozio solenne, la mancanza di uno o più degli elementi costitutivi prescritti dalla legge, in quanto ritenuta non incidente sull'effettiva volontà del testatore, così sovrapponendo al dato normativo un arbitrario criterio sostanzialistico. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che l'omessa indicazione dell'ora della sottoscrizione di un testamento pubblico ne comportasse l'invalidità, considerando che tale vizio non incideva sulla capacità del testatore, né faceva in alcun modo dubitare della volontà di disposizione patrimoniale espressa da quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 603 com. 3, Cod. Civ. art. 606 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)