diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 88 del 09/01/1967 (Rv. 325752 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - INCOMPATIBILITA CON LA PRESCRIZIONE ORDINARIA - DEDUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA IN PRIMO GRADO - ECCEPIBILITA DELLA SECONDA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325752-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - INCOMPATIBILITA CON LA PRESCRIZIONE ORDINARIA - DEDUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA IN PRIMO GRADO - ECCEPIBILITA DELLA SECONDA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*

Tra la prescrizione presuntiva e quella ordinaria vi e incompatibilita di contemporanea proposizione nello stesso giudizio, dato che la prima si basa su una presunzione di pagamento e tende ad impedire che si paghi una seconda volta, l'altra prescinde dall'avvenuto pagamento e viene normalmente eccepita per non adempiere alla obbligazione. Pertanto, proposta in primo grado l'eccezione di prescrizione presuntiva, la stessa parte non puo in appello sollevare l'eccezione di prescrizione estintiva ordinaria, allorche la prima sia stata respinta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)