Sez. 2, Sentenza n. 2869 del 12/10/1971 (Rv. 354096 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - ORDINARIA (DECENNALE) - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - INCOMPATIBILITA - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DELLA PRESUNTIVA - ECCEPIBILITA IN APPELLO DELL'ORDINARIA - PRECLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - ORDINARIA (DECENNALE) - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - INCOMPATIBILITA - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DELLA PRESUNTIVA - ECCEPIBILITA IN APPELLO DELL'ORDINARIA - PRECLUSIONE.*
Tra la prescrizione presuntiva e quella ordinaria vi e incompatibilita di contemporanea proposizione nello stesso giudizio, dato che, mentre la prima si basa su una presunzione di pagamento e tende ad impedire che si paghi una seconda volta, l'altra prescinde dall'avvenuto pagamento e viene normalmente eccepita per non adempiere all'obbligazione. Pertanto, proposta in primo grado l'eccezione di prescrizione presuntiva, la parte non puo in appello sollevare l'eccezione di prescrizione estintiva ordinaria allorche la prima sia stata respinta. (Conf 88'67, mass n 325752).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2954
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)