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Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 25/11/1983 Ud. (dep. 24/02/1984) Rv. 162795 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO - PERSISTENZA DELLA PROCEDIBILITÀ PER IL REATO SESSUALE CONNESSO - UNICA ECCEZIONE: FORMULA ASSOLUTORIA CHE IL FATTO NON SUSSISTE O CHE L'IMPUTATO NON LO HA COMMESSO - FATTISPECIE: ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.*
Stato
decisa il 1983-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162795-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO - PERSISTENZA DELLA PROCEDIBILITÀ PER IL REATO SESSUALE CONNESSO - UNICA ECCEZIONE: FORMULA ASSOLUTORIA CHE IL FATTO NON SUSSISTE O CHE L'IMPUTATO NON LO HA COMMESSO - FATTISPECIE: ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.*

La procedibilità di ufficio per i reati connessi perseguibili a querela di parte deve escludersi solo nel caso in cui sia stata pronunciata, per il reato perseguibile di ufficio, assoluzione con la formula che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. (nella specie, pronunciata assoluzione perché il fatto non costituisce reato in ordine al delitto di istigazione all'aborto, di cui all'art. 548 cod. pen., abrogato in pendenza del giudizio, e condanna per ratto a fine di libidine e violenza carnale, la suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato tendente all'assoluzione per insussistenza del fatto in ordine al primo reato ed alla conseguente dichiarazione di improcedibilità per tardività della querela in ordine agli altri, perché preclusa ogni ulteriore indagine dall'intervenuta irrevocabilità, per mancata impugnazione, del capo della sentenza del tribunale relativo alla pronunciata formula assolutoria). (Conf mass n 106077; (Conf mass n 139994).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 519 CORTE COST., Cod. Pen. art. 523 CORTE COST., Cod. Pen. art. 542 CORTE COST., Cod. Pen. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)