Sez. 1, Sentenza n. 937 del 04/04/1973 (Rv. 363307 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 1228 DEL 1962 - STIPULAZIONE DI CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO - APPLICABILITA DEI PREDETTI BENEFICI - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 1228 DEL 1962 - STIPULAZIONE DI CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO - APPLICABILITA DEI PREDETTI BENEFICI - CONDIZIONI.*
Il particolare trattamento tributario stabilito per i finanziamenti a medio e lungo termine dalla legge 27 luglio 1962, n 1228, se deve essere escluso quando negli Atti di mutuo siano inserite delle clausole che rimettano al mero arbitrio dell'istituto mutuante la risoluzione anticipata del contratto, deve, invece, trovare applicazione quando le clausole che attribuiscono all'istituto stesso la facolta di risoluzione, sebbene diverse da quelle previste dalla legge, siano subordinate all'accertamento di circostanze obiettive e, quindi, accertabili giudizialmente. Conseguentemente, il regime tributario agevolato e applicabile anche nel caso in cui l'atto di mutuo contenga una clausola in virtu della quale l'istituto mutuante ha facolta di richiedere al mutuatario la restituzione anticipata del capitale, anche prima del decorso di tre anni, nell'ipotesi in cui si verifichi la 'corsa agli sportellì.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)