diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1261 del 30/01/2002 (Rv. 551993 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione e di costruzioni aeronautiche - Dipendenti di imprese di riparazioni e manutenzioni aeronautiche - Iscrivibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551993-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

I dipendenti delle imprese di riparazioni e manutenzioni aeronautiche hanno diritto all'iscrizione al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione e di costruzioni aeronautiche, in via di interpretazione estensiva della nozione di costruzione - consentita anche per le leggi previdenziali e, nella fattispecie, basata sul principio di diritto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 4960 del 1984, successivamente esplicitato dall'art. 1 della legge n. 480 del 1988 - interpretazione cui, però, si può accedere soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 859 del 1965 e dall'art. 732 cod. nav. e, in particolare, la prevalenza dell'attività di volo a bordo dell'aeromobile.

Riferimenti normativi: Legge 31/10/1988 num. 480 art. 1, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 4, Cod. Navig. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)