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Sez. L, Sentenza n. 10424 del 22/06/2012 (Rv. 622972 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordo sindacale sui criteri di scelta - Adozione dell'unico criterio della prossimità al pensionamento - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622972-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale e di individuazione dei lavoratori in esubero, l'adozione, nell'accordo sindacale raggiunto in procedura di consultazione, dell'unico criterio di scelta relativo alla prossimità del lavoratore al pensionamento non è legittima, qualora tale criterio non permetta l'esauriente e univoca selezione dei lavoratori destinatari del licenziamento e, quindi, non risulti applicabile senza margini di discrezionalità da parte del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)