Sez. 2, Sentenza n. 13547 del 11/10/2000 (Rv. 540935 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Procedimento ex art. 29 della legge 794/1942 - Provvedimento conclusivo - Ordinanza non impugnabile - Conseguenze - Appello - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso straordinario per cassazione - Legittimità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, l'ordinanza conclusiva del procedimento camerale regolato dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, pur essendo espressamente dichiarata non impugnabile dall'art. 29 della detta legge, è tuttavia censurabile mercè il ricorso straordinario per Cassazione previsto dall'art. 111 Cost., pur nei limiti di tale norma, avuto riguardo al contenuto sostanzialmente decisorio del provvedimento ed alla sua irretrattabilità.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)