Sez. 2, Sentenza n. 1266 del 15/02/1999 (Rv. 523252 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI | Ordinanza di liquidazione dei compensi ex art. 29 legge 794/42 - Ricorribilità per cassazione - Motivi - Contenuto.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI
Il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso l'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali dovuti agli avvocati, pronunciata ai sensi dell'art. 29 legge 794/42, può essere proposto solo per violazione di legge, e cioè per mancanza radicale della motivazione, e non quando quest'ultima sia solo insufficiente od incompleta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)