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Sez. 2, Sentenza n. 1266 del 15/02/1999 (Rv. 523252 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI | Ordinanza di liquidazione dei compensi ex art. 29 legge 794/42 - Ricorribilità per cassazione - Motivi - Contenuto.
Stato
decisa il 1999-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523252-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI

Il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso l'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali dovuti agli avvocati, pronunciata ai sensi dell'art. 29 legge 794/42, può essere proposto solo per violazione di legge, e cioè per mancanza radicale della motivazione, e non quando quest'ultima sia solo insufficiente od incompleta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)