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Sez. 1, Sentenza n. 401 del 03/03/1962 (Rv. 250629 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - MATERNITA NATURALE - FASE PRELIMINARE (ART 274 COD CIV) - NATURA E FINALITA - CONTRADDITTORIO DELLE PARTI - NECESSITA - INSUSSISTENZA - NOTIFICA DEL RICORSO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1962-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250629-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - MATERNITA NATURALE - FASE PRELIMINARE (ART 274 COD CIV) - NATURA E FINALITA - CONTRADDITTORIO DELLE PARTI - NECESSITA - INSUSSISTENZA - NOTIFICA DEL RICORSO - SUFFICIENZA.*

La norma contenuta nell'art 274 cod civ, per cui l'ordinario giudizio di cognizione, avente per oggetto il riconoscimento di paternita o maternita naturali, deve essere preceduto da un giudizio preventivo del tribunale in camera di consiglio, che decide, attraverso un'inchiesta sommaria, sull'ammissibilita dell'Azione, e norma di ordine pubblico ed inderogabile per quanto attiene alla necessita dell'inchiesta preliminare, la cui finalita e quella di impedire azioni infondate. Cio non toglie, peraltro, che la decisione possa bene intervenire prescindendo dall'effettivo intervento delle parti, alle quali e stato notificato il ricorso, e quindi dal loro reciproco contraddirsi in senso tecnico, cioe come previsto dall'art 101 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 272, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)