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Sez. 1, Sentenza n. 3441 del 10/07/1978 (Rv. 392900 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - FASE PROCESSUALE NECESSARIA ED INDEFETTIBILE - INSTAURAZIONE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1978-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392900-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - FASE PROCESSUALE NECESSARIA ED INDEFETTIBILE - INSTAURAZIONE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - INVALIDITA.*

Nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale, la fase processuale diretta all'accertamento dell'ammissibilita dell'Azione, ai sensi dell'art 274 cod civ, costituisce un'antecedente necessario ed indefettibile della successiva fase sul merito della domanda, e, pertanto, non puo essere validamente instaurata in un momento successivo alla proposizione della domanda medesima. (V 401/62, mass n 250629).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)