diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1033 del 10/04/1973 (Rv. 363470 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363470-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto, il quale sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione, salvo che sussistano vizi di motivazione o siano state violate le norme relative all'assunzione ed all'efficacia della prova. (Conf 2668/70, mass n 349098).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)