Sez. 1, Sentenza n. 15028 del 29/01/2001 Cc. (dep. 11/04/2001) Rv. 218295 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Confisca dei mezzi di trasporto - Obbligatorietà - Appartenenza dei mezzi a terzi estranei al reato - Irrilevanza.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
L'art.12, comma 4, del T.U.sull'immigrazione approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n.286, nel prevedere la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto usati per commettere i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui ai precedenti commi 1 e 3, non fa più salva (nella nuova formulazione introdotta dall'art.2, comma 1, del D.L.G. 13 aprile 1999 n.113), l'eventualità che detti mezzi appartengano a persona estranea al reato. Tale estraneità, quindi, non può, attualmente, costituire ostacolo all'applicazione della confisca non potendosi, al riguardo, neppure invocare la regola di cui all'art.240, comma III, cod.pen. (ove si prevede la inapplicabilità delle disposizioni della prima parte e del numero 1 del precedente capoverso se la cosa che sarebbe soggetta a confisca in base a dette disposizioni appartiene a persona estranea al reato), dal momento che detta regola, per il suo carattere generale, può essere applicata solo quando non sia derogata - come si verifica invece nel caso in esame - da norme speciali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 2 com. 1, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)