Sez. 1, Sentenza n. 3792 del 02/11/2000 Cc. (dep. 31/01/2001) Rv. 218045 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato - Confisca - Obbligatorietà - Appartenenza del mezzo a persona estranea al reato - Limiti alla confisca - Sussistenza - Omessa indicazione nel d. lgs. n. 113 del 1999 - Irrilevanza.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
In tema di confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di agevolazione dell'immigrazione clandestina, la mancata riproduzione, nel testo dell'art. 2 comma 1, d. lgs. n. 113 del 1999 - il quale ha sostituito l'art. 12, comma 4, d. lgs. n. 286 del 1998 - dell'inciso "salvo che si tratti di mezzo appartenente a persona estranea al reato", figurante nel testo originario, non può essere intesa nel senso che la riserva sia venuta meno e che alla confisca, in tale ipotesi, debba procedersi comunque, prescindendosi da detto limite, in quanto quest'ultimo è presente nelle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 240, commi 3 e 4, cod. pen., fermo restando che per persona estranea al reato deve intendersi esclusivamente chi risulti non solo non avervi concorso, ma non avere neanche avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 2 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)