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Sez. L, Sentenza n. 1993 del 28/04/1989 (Rv. 462594 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - A FAVORE DI UN TERZO - AMMISSIBILITÀ - TEMPORANEA INESISTENZA DEL TERZO E MANCANZA DI CORRISPONDENZA TRA IL SOGGETTO OBBLIGANTESI ED IL SOGGETTO AVENTE DIRITTO ALL'ESECUZIONE EX ART. 2932 COD. CIV. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462594-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - A FAVORE DI UN TERZO - AMMISSIBILITÀ - TEMPORANEA INESISTENZA DEL TERZO E MANCANZA DI CORRISPONDENZA TRA IL SOGGETTO OBBLIGANTESI ED IL SOGGETTO AVENTE DIRITTO ALL'ESECUZIONE EX ART. 2932 COD. CIV. - IRRILEVANZA.*

Stante il carattere generale della previsione del contratto a favore di terzo ex art. 1411 cod. civ., è ammissibile la stipulazione di un contratto preliminare (nella specie, di lavoro subordinato) a favore di un terzo, non ostandovi né la mancata corrispondenza tra il soggetto che si impegna e quello che ha diritto di avvalersi dell'esecuzione ex art. 2932 cod. civ., né la circostanza che il terzo non sia determinato, purché sia determinabile, talché la prestazione può esser prevista anche a beneficio di un soggetto non ancora giuridicamente esistente, quale una società da costituirsi su iniziativa degli stessi contraenti, che viene ad acquistare i diritti derivanti dal contratto medesimo solo al momento della sua Costituzione. (V 9034/87, mass n 456313; (V 4113/75, mass n 368889).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)