Sez. 1, Sentenza n. 2693 del 04/10/1971 (Rv. 353859 - 01)
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIERI COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA - LITE PENDENTE - GIUDIZIO PROMOSSO DALL'ELEGGIBILE CONTRO IL COMUNE - LITE MANIFESTAMENTE INFONDATA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIERI COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA - LITE PENDENTE - GIUDIZIO PROMOSSO DALL'ELEGGIBILE CONTRO IL COMUNE - LITE MANIFESTAMENTE INFONDATA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Non puo farsi ricorso al concetto di lite manifestamente infondata- al fine di escludere la causa di ineleggibilita a consigliere comunale prevista dall'art 15, n 6, tu 16 maggio 1960, n 570 - quando il giudizio sia promosso dall'eleggibile contro il comune; l'ipotesi ricorre infatti quando dal comune sia fatta valere in giudizio una pretesa che appaia ad un esame superficiale assolutamente priva di ogni minimo fondamento giuridico, per inesistenza o impossibilita del petitum o per Mancanza di causa petendi. (V 47'70, mass n 344690).*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)