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Sez. 1, Sentenza n. 47 del 08/01/1970 (Rv. 344690 - 01)

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - INELEGGIBILITA - 'LITE ARTIFICIOSÀ - E 'LITE MANIFESTAMENTE INFONDATÀ - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1970-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344690-01

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - INELEGGIBILITA - 'LITE ARTIFICIOSÀ - E 'LITE MANIFESTAMENTE INFONDATÀ - NOZIONE.*

In tema di elezioni amministrative, per 'lite artificiosà (idonea a rendere inoperante la causa d'ineleggibilita alla carica di consigliere comunale prevista dall'art 15, n 6, DPR n 570 del 1960) deve intendersi quella maliziosamente instaurata mediante la trasformazione del vero o con la creazione di una situazione particolarmente vessatoria per l'eletto in modo da costringerlo a proporre giudizio dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria o davanti ad un giudice amministrativo. Per 'lite manifestamente infondatà deve intendersi (al predetto fine) quella in cui si faccia valere una pretesa che, anche ad un esame superficiale, appaia priva del benche minimo fondamento o per l'inesistenza o impossibilita del 'petitum' o per la Mancanza della 'causa petendì. (V 3830-68, massima n 337262 1377-67, massima n 327986).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)