diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 25364 del 28/11/2014 (Rv. 633498 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Strada agraria privata - "Communio incidens " tra proprietari - Condizioni - Effetti - Comproprietà "pro indiviso" dell'intero percorso - Contenuto - Tratto della strada con fondi limitrofi di un unico frontista - Estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633498-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la "communio incidens" di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà "pro indiviso" dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada (nella specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 1072, Cod. Civ. art. 1100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)