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Sez. 2, Sentenza n. 16864 del 05/07/2013 (Rv. 627089 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Comunione di via privata "ex collatione agrorum privatorum" - Presupposti di insorgenza - Mezzi e contenuto della relativa prova.
Stato
decisa il 2013-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627089-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni altra "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, concernenti l'uso prolungato e pacifico di essa e la sua rispondenza allo stato dei luoghi, nonché l'effettiva destinazione alle esigenze comuni di passaggio, sempre che l'asserito partecipante, il quale non vanti un diverso titolo di acquisto, abbia contribuito al conferimento del sedime della strada, presupposto d'insorgenza della comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)