Sez. 1, Sentenza n. 5965 del 07/05/1996 Ud. (dep. 12/06/1996) Rv. 205111 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia | Misura cautelare del divieto di dimorare in un determinato Comune - Violazione del divieto - Conseguente possibilità di sostituzione della misura cautelare con altra più grave - Applicabilità dell'art. 650 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia
In tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria che trova applicazione solo quando la inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale, processuale o amministrativa. Ne segue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283, cod. proc. pen., sanzionato dall'art. 276 cod. proc. pen. con la possibile applicazione di una misura più grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 283
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)