Sez. 1, Sentenza n. 9613 del 10/06/1998 Ud. (dep. 04/09/1998) Rv. 211275 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Inottemperanza all'invito a presentarsi alla P.G., delegata per l'audizione da parte del P.M., da parte di persona che aveva presentato alcune denunzie - Integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
L'invito a una persona che aveva presentato alcune denunzie ad essere sentito per chiarimenti in merito ad esse, rivolto dalla polizia giudiziaria su delega della Procura della Repubblica, non costituisce un invito a comparire per testimoniare, rientrante nella previsione dell'art. 133 cod. proc. pen., che fa riferimento a una situazione in cui "dominus" è il giudice e che, a differenza dell'art. 131 stesso codice, relativo all'intervento della polizia giudiziaria e all'uso della forza pubblica, non è richiamato dal successivo art. 378 che disciplina i poteri coercitivi del pubblico ministero durante le attività di indagine. Tale invito, invece, si qualifica come provvedimento dato dall'Autorità per ragioni di giustizia e la sua inosservanza integra il reato previsto dall'art. 650 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 131 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 131 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 133, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 378, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)