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Sez. U, Sentenza n. 672 del 10/03/1971 (Rv. 350419 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI NAPOLI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - COMPETENZA DELL'AGO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350419-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI NAPOLI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - COMPETENZA DELL'AGO - FATTISPECIE.*

Il Banco di Napoli e ente pubblico economico. Le controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti del Banco di Napoli sono devolute, anche dopo la soppressione dell'ordinamento sindacalè corporativo ed ai sensi dell'art 429 cod proc civ alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che non derivino da provvedimenti speciali di applicazione di norme regolamentari con le quali sia stato esercitato il potere di disporre della propria organizzazione. (nella specie, il dipendente del Banco di Napoli, cui era stata inflitta la sanzione della destituzione, aveva impugnato il provvedimento con ricorso al consiglio di stato e ne aveva chiesto l'annullamento, deducendo la violazione dell'art 3 cod proc pen, dell'art 117 del DPR 1 gennaio 1957, n 3, statuto degli impiegati civili dello stato, e dell'art 88, ultimo comma, del regolamento per il personale del Banco di Napoli, approvato con DM 10 giugno 1961, per avere la commissione di disciplina omesso di sospendere il procedimento disciplinare sino all'esito del processo penale ed avere, la stessa commissione, omesso di udire l'incolpato. Il Banco convenuto, in pendenza del ricorso, aveva proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione). (V 1620'69, mass n 350559).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DM 10/06/1961 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)