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Sez. U, Sentenza n. 2896 del 14/10/1971 (Rv. 354134 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE ATTINENTI AI RAPPORTI DI LAVORO CON TALI ENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SOPPRESSIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354134-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE ATTINENTI AI RAPPORTI DI LAVORO CON TALI ENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SOPPRESSIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO - IRRILEVANZA.*

Dovendosi, l'espressione enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali, contenuta nell'art 429 n 3 cod proc civ, intendere in senso meramente indicativo, quasi, cioe, come un segno di riconoscimento, sufficiente ma non necessario, essendo, l'assoggettamento, delle controversie attinenti ai rapporti di lavoro e d'impiego con detti enti, alla giurisdizione ordinaria, sia pure col rito speciale, dovuta alla natura dell'attivita svolta dagli enti stessi, deve affermarsi che la soppressione dell'ordinamento corporativo (effettuata dal DL 9 agosto 1943 n 721 e dal DL 23 novembre 1944 n 421) non ha avuto Rilevanza alcuna sull'art 429 n 3 citato, giacche, per quanto attiene strettamente allo svolgimento dei rapporti di impiego e di lavoro, gli enti pubblici economici, cioe quelli che erano o potevano, o avrebbero potuto, essere inquadrati sindacalmente, svolgendo un'attivita di carattere imprenditoriale, non si presentano in una posizione di supremazia, bensi su un piano di parita giuridica, con gli imprenditori privati, rispetto ai propri prestatori d'opera, vincolati come sono pur essi, al pari di questi ultimi, alla precostituita normativa del rapporto, dalla quale scaturiscano soltanto diritti soggettivi ed obblighi di natura privatistica, ovvero, ad in contrapposto, situazioni giuridicamente irrilevanti. (V 672'71, mass n 350419; 2747'70, mass n 349220; 2068'68, mass n 334192).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 421, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)