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Sez. U, Sentenza n. 2226 del 18/10/1961 (Rv. 882667 - 01)

DEMANIO - BENE INDISPONIBILE - ESTREMI.
Stato
decisa il 1961-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882667-01

DEMANIO - BENE INDISPONIBILE - ESTREMI.

Un bene, in tanto può considerarsi appartenente al patrimonio indisponibile per essere destinato ad un servizio pubblico, a norma del 3' comma, ultima previsione dell'art. 826 cod.civ., in quanto abbia un'effettiva ed attuale destinazione a quel servizio, non essendo, pertanto, sufficiente la Determinazione dell'ente pubblico (nella specie, comune) ad imprimere al bene il carattere di patrimonio indisponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)