Sez. U, Sentenza n. 2226 del 18/10/1961 (Rv. 882667 - 01)
DEMANIO - BENE INDISPONIBILE - ESTREMI.
DEMANIO - BENE INDISPONIBILE - ESTREMI.
Un bene, in tanto può considerarsi appartenente al patrimonio indisponibile per essere destinato ad un servizio pubblico, a norma del 3' comma, ultima previsione dell'art. 826 cod.civ., in quanto abbia un'effettiva ed attuale destinazione a quel servizio, non essendo, pertanto, sufficiente la Determinazione dell'ente pubblico (nella specie, comune) ad imprimere al bene il carattere di patrimonio indisponibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)