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Sez. 2, Sentenza n. 8743 del 09/09/1997 (Rv. 507700 - 01)

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE | - A pubblico servizio - Configurabilità- condizioni - Destinazione effettiva del bene allo specifico servizio - Necessità - Terreni destinati a verde pubblico dal P.R.G. e dal piano di lottizzazione - Trasferimento al Comune in esecuzione di convenzione di lottizzazione - Effetti - Appartenenza al patrimonio indisponibile comunale - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507700-01

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE

L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato, dei Comuni o delle Provincie, a meno che non si tratti di beni riservati, per loro natura, a tale patrimonio, dipende soprattutto dalle caratteristiche oggettive e funzionali del bene e presuppone, quindi, oltre che l'acquisto in proprietà del bene da parte dell'ente pubblico (cosiddetto requisito soggettivo), una concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio (cosiddetto, requisito oggettivo) che, proprio per l'esigenza di un reale legame con le oggettive caratteristiche del bene, non può dipendere da un mero progetto di utilizzazione della P.A. o da una risoluzione che, ancorché espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sè, sulle oggettive caratteristiche funzionali del bene. Pertanto, nei casi in cui il bene sia privo dei caratteri strutturali necessari per il servizio, occorre almeno che il provvedimento di destinazione sia seguito dalle opere di trasformazione che in qualche modo possano stabilire un reale collegamento di fatto, e non meramente intenzionale, del bene alla funzione pubblica, con la conseguenza che i terreni destinati a verde pubblico dal piano regolatore acquistano la condizione di beni del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico solo dal momento in cui, essendo stati acquistati da questo in proprietà, sono trasformati ed in concreto utilizzati secondo la propria destinazione, non essendo all'uopo sufficiente né il piano regolatore generale, che ha solo funzione programmatoria e l'effetto di attribuire alla zona, o anche ai terreni in esso eventualmente indicati, una vocazione da realizzare attraverso gli strumenti urbanistici di secondo livello o ad essi equiparati, e la successiva attività di esecuzione di questi strumenti, né il provvedimento di approvazione del piano di lottizzazione, che individua solo il terreno specificamente interessato dal progetto di destinazione pubblica, né la convenzione di lottizzazione, che si inserisce nella fase organizzativa del processo di realizzazione del programma urbanistico e non nella fase della sua materiale esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 13, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)