Sez. 6, Sentenza n. 23017 del 19/01/2004 Ud. (dep. 17/05/2004) Rv. 229825 - 01
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - IMPUGNAZIONI | Soccombenza della parte civile in relazione a proprie richieste e rigetto delle contrarie istanze dell'imputato relative alla affermazione della responsabilità - Condanna dell'imputato.
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - IMPUGNAZIONI
La parte civile che, in sede d'appello, resista vittoriosamente all'istanza dell'imputato volta ad escludere il diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede, ha diritto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa già anticipate anche se risulti parzialmente o totalmente soccombente in relazione alle proprie richieste (in applicazione di tale principio la Corte ha accolto il ricorso della parte civile in ordine alla mancata rifusione a favore della medesima delle spese relative al giudizio di appello, nel quale era stato dichiarato inammissibile il gravame di quest'ultima al fine di ottenere il riconoscimento di una provvisionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)